:: Accreditamento d'Eccellenza

L'ACCREDITAMENTO D'ECCELLENZA


Che cos’è

L’accreditamento di eccellenza, dice la legge, esprime il livello di qualità e di eccellenza raggiunto da una struttura sanitaria nell’ambito di un processo valutativo dinamico orientato al miglioramento continuo, in relazione ad obiettivi predefiniti di performance, in termini di qualità e sicurezza delle cure sanitarie.

La definizione, un po’ criptica, sembra voler esprimere una sorta di “secondo livello” di accreditamento che riconosca, a quelle strutture in grado di evolvere la propria qualità al di sopra della media, un “titolo di eccellenza”. Per queste strutture essere accreditate in eccellenza non produrrà presumibilmente vantaggi di carattere giuridico ma le individuerà come punti di riferimento per la qualità delle prestazioni a tutti gli attori del sistema.

La decisione di intraprendere il percorso di riconoscimento dell’eccellenza è volontaria sia per i soggetti pubblici che per quelli privati, e non sembra offrire (nel silenzio della legge) maggiori chances di poter convenzionare le proprie prestazioni con il SSN.

Per comprendere quali risvolti assumerà in concreto l’accreditamento d’eccellenza, sarà probabilmente necessario attendere un’ulteriore integrazione normativa da parte della Regione. Ad oggi infatti né la legge, né il Regolamento applicativo, contengono elementi sufficienti a comprendere le conseguenze e le opportunità che deriveranno da tale riconoscimento.

Come si ottiene

I soggetti pubblici e privati richiedono l’accreditamento di eccellenza alla Giunta Regionale per le proprie strutture già in possesso dell’accreditamento istituzionale.

L’accreditamento di eccellenza può essere richiesto anche solo per specifici processi assistenziali di alta complessità che siano formalmente definiti e individuati.

La domanda con la quale si richiede l’accreditamento di eccellenza deve contenere una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 35 della legge che, rimandandone la definizione specifica al regolamento applicativo, ne elenca tre macro-tipologie:

  1. processi di valutazione derivanti dal sistema regionale di valutazione delle performance delle aziende sanitarie;
  2. realizzazione delle migliori pratiche per la sicurezza del paziente con riferimento alle indicazioni emanate a livello regionale;
  3. specifici obiettivi strategici di miglioramento definiti a livello regionale., in relazione all’oggetto della richiesta di accreditamento di eccellenza;

Alla domanda infine, si possono anche aggiungere, a supporto di quanto richiesto, anche certificazioni di qualità già acquisite da enti esterni.

La Commissione regionale per la qualità e la sicurezza (vedi il box sugli “Attori” del sistema), con il supporto del Gruppo tecnico regionale di valutazione effettua, sulla domanda di accreditamento di eccellenza, una valutazione complessiva producendo un report di sintesi sulle caratteristiche qualitative oggetto della richiesta.

In base a tale report la Giunta Regionale attribuisce o meno l’accreditamento di eccellenza conformandosi peraltro a quanto espresso dalla Commissione regionale per la qualità e la sicurezza il cui parere è vincolante.

Validità e rinnovo

L’accreditamento istituzionale ha validità per 5 anni e può essere rinnovato, su richiesta, con la stessa procedura con cui è stato rilasciato la prima volta.